20
Set2017

Diritto Bancario: Interessi anatocistici, ripetizione d’indebito del correntista. Rigetto dell’eccezione di prescrizione della Banca

Premesso un rapporto di conto corrente con la Banca “C.S.”, il correntista Gianfranco L.M. la citava innanzi il Tribunale di Catania,  esercitando azione di indebito oggettivo, per aver la Banca convenuta ingiustamente calcolato a suo credito interessi anatocistici, e commissioni di massimo scoperto.  Recita infatti l’art. 2033 c.c.: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.”

La domanda del correntista, difeso dall’avv. Dario Seminara dello Studio Legale SEMINARA & ASSOCIATI, veniva accolta, e con sentenza condannata la Banca al pagamento di euro 63.198, oltre interessi e spese legali.

Veniva la sentenza impugnata dalla Banca, anche eccependosi la prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito.

La Corte di Appello di Catania, I sezione civile, con sentenza 1660/17, depositata il  19.09.17, ha rigettato l’appello della Banca.

Precisamente,  sul tema del termine di prescrizione, la Corte richiama la sentenza della Consulta n. 78/12, che ha dichiarato illegittimo l’art. 2/61 D.L. 225/10 conv. in L. 10/11: donde il termine di prescrizione è quello ordinario decennale.

Termine  che decorre, secondo la Cassazione  (sentenza 24418/10)

  • dalla chiusura del conto se i versamenti del correntista hanno avuto funzione meramente ripristinatoria della provvista;
  • ed invece dalla annotazione della singola rimessa laddove quest’ultima ha avuto funzione solutoria, e cioè sia confluita in un conto corrente scoperto, o in cui siano stati superati i limiti dell’affidamento concesso.

Ora, la parte su cui grava l’onere probatorio della fondatezza dell’eccezione di prescrizione è la Banca, e ciò in coerenza col II comma dell’art. 2697 c.c., ai sensi del quale “Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”.

La Banca  quindi non può limitarsi ad eccepire la prescrizione, ma deve allegare e provare i fatti fondanti l’eccezione: id est i singoli pagamenti in relazione ai quali sarebbe decorso il termine di prescrizione.

Nel caso di specie, la Banca si è limitata ad assumere genericamente l’effetto del decorso del tempo a partire dall’esecuzione delle singole rimesse, senza specificare quali di esse assumessero natura solutoria.

Donde l’appello è stato rigettato, e la Banca condannata a pagare le spese di lite distratte a favore dello Studio Legale SEMINARA & ASSOCIATI.

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